Scommesse sportive nel volley: sospesi Gemmi e Muccio

Sette mesi di sospensione da ogni attività federale per 7 mesi. È questo il provvedimento che il Tribunale Federale ha inflitto a Lorenzo Gemmi e Giuseppe Muccio, giocatori della A2M di volley accusati d’aver scommesso sulla partita Materdomini Castellana Grotte – Aurispa Alessano (3-0 nello scorso aprile).

Un pallone da pallavolo su un campo da volley

Muccio e Gemmi, atleti di A2M di volley, sono stati sospesi per 7 mesi per aver scommesso su incontri federali.

Le premesse

Come recita il comunicato del Tribunale Federale, in data 09.08.2017, la Procura ha richiesto di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di Gemmi Lorenzo e Muccio Giuseppe per “aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza e del divieto di effettuare scommesse sportive, ex art.10 e 16 Statuto FIPAV, 1e 74 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, effettuato in più occasioni scommesse sportive su risultati relativi ad incontri di pallavolo”.

La UISS (Unità Informativa Scommesse Sportive) in data 01.04.2017, ha riscontrato un flusso anomalo di scommesse sulla partita di A2M tra la Materdomini Castellana Grotte e l’Aurispa Alessano. Ed è proprio il flusso anomalo di scommesse unito alla “strana circostanza” che molti scommettitori avessero pronosticato tale vittoria con l’esatto risultato (vittoria della Materdomini Castellana Grotte per 3 a 0), ad aver allarmato le Attività di Controllo, facendo pensare subito ad un caso di match-fixing.

Lo svolgimento

Nella fase istruttoria, Gemmi e Muccio hanno fatto pervenire alla Procura una memoria difensiva, a propria firma, nella quale ammettevano di aver effettuato delle scommesse di cifre modeste e dichiarando di non essere al corrente del divieto previsto dall’art. 10 dello Statuto FIPAV. I due incriminati, hanno poi sottolineando come l’art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI “limiti il divieto di scommettere alle sole competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse”.

Il provvedimento

Data la pochezza degli elementi validi acquisiti dopo le indagini e presentati poi nella documentazione dalla Procura Federale, è crollata l’ipotesi di combine (risultato tra l’altro più che possibile vista la classifica delle due squadre). D’altro canto è stata contestata la mancata osservanza del divieto sancito dall’art. 10 dello Statuto FIPAV il quale, dopo il generico richiamo alla norma prevista del sopracitato Codice del Coni, recita:

“È fatto loro (riferendosi agli atleti) il divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell’ambito della FIPAV”.

Ed è stato provato in più modi (tramite referti AAMS, controlli con altri centri di raccolta scommesse, nonché con ammissione degli stessi atleti), che Gemmi e Muccio avevano effettuato scommesse sia sulla partita incriminata, che su altri match federali, provando l’effettivo coinvolgimento dei 2 incriminati. I giocatori sono dunque colpevoli di tali azioni in quanto il tesseramento comporta la completa accettazione (e dunque la previa conoscenza) di tutte le norme federali.

La sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 7 mesi è la pena minore per accuse simili, ma la sentenza di Gemmi e Muccio è stata mitigata anche grazie a precisi fattori, come viene specificato nel comunicato:

“Nel caso di specie, oltre a dover tener conto della esiguità delle scommesse, del pentimento palesato da entrambi gli incolpati e delle ragioni addotte a propria giustificazione, ritiene il Tribunale che possa essere apprezzata la condotta tenuta dagli stessi nel corso delle indagini ed in particolar modo la natura confessoria e collaborativa delle dichiarazioni rese dai medesimi, così legittimandosi l’applicazione dalla sanzione meno afflittiva di cui al dispositivo”.

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